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Legge 23/12/1996 n. 662

91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella società di gestione può essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere sottoscritta da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonché da società immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa.

92. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994 n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.

93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché le modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994 n. 86, come modificato dal comma 111 convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.

94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.

95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994 n. 86, come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività istituzionale;

b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.

97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legge 5 dicembre 1991 n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992 n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

98. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

99. I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86 possono essere alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia il loro valore di stima, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di mercato.

100. I procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore dei beni da alienare, sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di esse, sono situati.

101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.

102. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.

103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio.

104. Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto.

105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975 n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.

106. É abrogato il comma 82 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.

107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 86, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 26 settembre 1995 n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995 n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali edili".

108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981 n. 3812, della giunta regionale. La cessione é subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.

109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993 n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalità:

a) é garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) é garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite é aumentato del venti per cento;

c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate;

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi é preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modali- tà di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali é versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 23 maggio 1994 n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994 n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 10 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.

111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994 n. 86, introdotto dal decreto legge 26 settembre 1995 n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995 n. 503, é sostituito dal seguente: "Art. 14-bis - Fondi istituiti con apporto di beni immobili. –

1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

 

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